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Nel 2016 in Italia sono stati introdotti i Reati Penali per l’OMICIDIO STRADALE (art. 589/bis) e le LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI E GRAVISSIME (art. 590/bis), i quali prevedono:
per Omicidio Stradale
- una pena da 2 a 7 anni e la revoca della patente per 10 anni nel caso di violazione del codice della strada
- una pena da 5 a 10 anni e la revoca della patente per 15 anni in caso di tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 gr/l e per comportamenti particolarmente gravi (eccesso di velocità, attraversamento con il semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia in prossimità di incroci, curve o dossi, sorpasso con linea continua)
- l’arresto obbligatorio e una pena che va da 8 a 12 anni, con revoca della patente per 15 anni, in caso di stato di ebbrezza superiore a 1,5 gr/l e di assunzione di stupefacenti
La revoca della patente può arrivare fino a 20 anni se il colpevole ha precedenti per droga e alcol.
per Lesioni personali stradali gravi e gravissime (*)
- pene da 3 mesi a 3 anni e revoca della patente per 5 anni nel caso di violazione del codice della strada
- pene da 1 anno e mezzo a 4 anni in caso di tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 gr/l e per comportamenti particolarmente gravi (eccesso di velocità, attraversamento con il semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia in prossimità di incroci, curve o dossi, sorpasso con linea continua)
- pene da 3 a 7 anni in caso di stato di ebbrezza superiore a 1,5 gr/l e di assunzione di stupefacenti
In tutti i casi è inoltre prevista la revoca della patente per 5 anni, che arriva fino a 10 anni se il colpevole ha precedenti per droga e alcol.
Per tutti i reati in CASO DI FUGA l’aumento di pena va da un terzo a due terzi ed è previsto il ritiro della patente fino a 30 anni.
N.B. L’accertamento alcolimetrico è eseguito attraverso uno strumento chiamato etilometro che misura la quantità di alcool contenuta nell’aria espirata.
(*)
Lesione personale grave: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni o se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.
Lesione personale gravissima: se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, vi è la perdita di un senso, di un arto dell’uso di un organo.